Art. 8
Presentazione dei programmi
In vigore dal 5 giu 2008
Presentazione dei programmi
1. Per la realizzazione delle azioni che rientrano nei programmi, lo Stato membro interessato emana ogni anno inviti a presentare proposte.
Entro il 30 novembre per il mercato interno, ed entro il 31 marzo per i paesi terzi, le organizzazioni professionali o interprofessionali della Comunità rappresentative dei settori interessati (di seguito: «le organizzazioni proponenti») presentano i loro programmi allo Stato membro.
I programmi sono presentati nel formato richiesto dalla Commissione e disponibile sul suo sito Internet. Tale formato è allegato agli inviti a presentare proposte di cui al primo comma.
2. I programmi presentati conformemente al paragrafo 1 devono:
a)
rispettare la normativa comunitaria applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione;
b)
rispettare il capitolato d’oneri contenente i criteri di esclusione, di selezione e di attribuzione divulgati a tale scopo dagli Stati membri interessati;
c)
essere abbastanza elaborati da permettere la valutazione della loro conformità alla normativa in vigore e della loro efficacia in termini di costi/benefici.
3. In vista dell’attuazione dei suoi programmi, ciascuna organizzazione proponente seleziona uno o più organismi di esecuzione dopo averli messi in concorrenza secondo modalità idonee e verificate dallo Stato membro. Qualora tale selezione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del programma, l’organismo di esecuzione può partecipare alla sua elaborazione.
Storico versioni
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