Art. 10

Priorità nella selezione dei programmi destinati ai paesi terzi

In vigore dal 5 giu 2008
Priorità nella selezione dei programmi destinati ai paesi terzi 1.   Tra i programmi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3/2008 presentati da vari Stati membri sarà data la preferenza, per quanto riguarda quelli destinati ai paesi terzi, ai programmi che riguardano un insieme di prodotti e pongono l’accento, in particolare, sugli aspetti connessi alla qualità, al valore nutrizionale e alla sicurezza alimentare della produzione comunitaria. 2.   Tra i programmi che riguardano un solo Stato membro o un solo prodotto, sarà data la preferenza a quelli che mettono in evidenza l’interesse comunitario, in particolare in termini di qualità, di valore nutrizionale e di sicurezza e rappresentatività della produzione agricola e alimentare europea.
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