Art. 12
Approvazione degli organismi di esecuzione da parte dello Stato membro
In vigore dal 5 giu 2008
Approvazione degli organismi di esecuzione da parte dello Stato membro
1. La selezione dell’organismo di esecuzione conformemente all’, paragrafo 3, è approvata dallo Stato membro, che ne dà comunicazione alla Commissione prima della firma del contratto di cui all’, paragrafo 1.
2. Lo Stato membro verifica che l’organismo di esecuzione selezionato disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l’esecuzione più efficace possibile delle azioni, come previsto dall’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3/2008. Esso comunica alla Commissione la procedura seguita a tal fine.
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