Art. 14

Modalità di finanziamento generali

In vigore dal 5 giu 2008
Modalità di finanziamento generali 1.   La partecipazione finanziaria della Comunità è versata agli Stati membri interessati. 2.   Qualora più Stati membri partecipino al finanziamento di un programma, la loro quota completa la partecipazione finanziaria dell’organizzazione proponente stabilita sul loro territorio. In tal caso, la partecipazione finanziaria della Comunità non supera i limiti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008. 3.   Le partecipazioni finanziarie di cui all’ del regolamento (CE) n. 3/2008 sono menzionate nel programma trasmesso alla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:501:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo