Art. 13

Attuazione di determinate parti di un programma da parte dell’organizzazione proponente

In vigore dal 5 giu 2008
Attuazione di determinate parti di un programma da parte dell’organizzazione proponente 1.   Un’organizzazione proponente può attuare determinate parti di un programma, conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008, solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) l’organizzazione proponente soddisfa gli obblighi elencati all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3/2008; b) l’organizzazione proponente possiede un’esperienza di almeno cinque anni nell’esecuzione dello stesso tipo di azione; c) la parte del programma realizzata dall’organizzazione proponente non rappresenta più del 50 % del suo costo complessivo, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati e previa autorizzazione scritta della Commissione; d) l’organizzazione proponente si assicura che il costo delle azioni che intende realizzare essa stessa non superi le tariffe praticate correntemente sul mercato. Lo Stato membro verifica il rispetto delle suddette condizioni. 2.   Qualora l’organizzatore proponente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità aggiudicatrici facciano rispettare le disposizioni di tale direttiva.
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Attuazione di determinate parti di un programma da parte dell’organizzazione proponente (Art. 13 Regolamento (UE) 2008/501) — Testo vigente | Portale Normativo