Art. 15

Norme specifiche per il mercato interno

In vigore dal 5 giu 2008
Norme specifiche per il mercato interno 1.   In caso di applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 3/2008, si applicano la procedura di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, nonché gli articoli da 14 a 23 del presente regolamento. I contratti relativi ai programmi previsti all’ del regolamento (CE) n. 3/2008 sono conclusi tra gli Stati membri interessati e gli organismi di esecuzione selezionati. 2.   Le attività d’informazione e di promozione che ricevono un sostegno in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 non possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità in virtù del presente regolamento.
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