Art. 9
Selezione preliminare dei programmi da parte degli Stati membri
In vigore dal 5 giu 2008
Selezione preliminare dei programmi da parte degli Stati membri
1. Gli Stati membri stabiliscono l’elenco provvisorio dei programmi che essi selezionano in base ai criteri fissati nel capitolato d’oneri di cui all’, paragrafo 2, lettera b).
2. I programmi destinati ai paesi terzi vengono esaminati dagli Stati membri in funzione, in particolare, dei seguenti criteri:
a)
la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati;
b)
la qualità delle azioni proposte;
c)
l’impatto prevedibile della loro realizzazione in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti;
d)
le garanzie di efficacia e di rappresentatività delle organizzazioni proponenti;
e)
le capacità tecniche e le garanzie di efficacia dell’organismo di esecuzione proposto.
3. I programmi destinati al mercato interno rispettano, oltre agli obblighi previsti all’ e al presente articolo, le linee direttrici per la promozione sul mercato interno di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3/2008, che figurano all’allegato I, parte B, del presente regolamento.
4. Qualora sia previsto un programma che interessa vari Stati membri, questi ultimi si concertano per selezionare il programma e nominano uno Stato membro coordinatore. Essi si impegnano in particolare a partecipare al loro finanziamento, a norma dell’, paragrafo 2, e ad istituire una collaborazione amministrativa per agevolare la sorveglianza, l’esecuzione e il controllo dei programmi.
5. Per i programmi destinati ai paesi terzi, ogni Stato membro garantisce la coerenza tra le azioni previste a livello nazionale o regionale e quelle cofinanziate nell’ambito del regolamento (CE) n. 3/2008, nonché la complementarità dei programmi presentati con le campagne nazionali o regionali.
Storico versioni
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