Art. 151
Collocamento delle merci in custodia temporanea
In vigore dal 23 apr 2008
Collocamento delle merci in custodia temporanea
1. Se non diversamente dichiarate per un regime doganale, le seguenti merci non comunitarie si considerano dichiarate per il regime di custodia temporanea dal titolare delle stesse al momento della loro presentazione in dogana:
a)
merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, salvo se direttamente collocate in una zona franca;
b)
merci introdotte da una zona franca in un’altra parte del territorio doganale della Comunità;
c)
merci per le quali si conclude il regime di transito esterno.
La dichiarazione in dogana si considera presentata e accettata dalle autorità doganali al momento della presentazione in dogana delle merci.
2. La dichiarazione sommaria di ingresso, o un documento di transito che la sostituisce, costituisce la dichiarazione in dogana per il regime di custodia temporanea.
3. Le autorità doganali possono esigere dal titolare delle merci la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale o delle altre imposte, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore, che potrebbero sorgere.
4. Qualora, per un motivo qualsiasi, delle merci non possano essere vincolate al regime di custodia temporanea o non possano più esservi mantenute, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per regolarizzare la situazione di tali merci. Gli si applicano mutatis mutandis.
5. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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