Art. 150

Durata di un regime di deposito

In vigore dal 23 apr 2008
Durata di un regime di deposito 1.   La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione. 2.   Tuttavia, le autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato in uno dei casi seguenti: a) se la struttura di deposito è gestita dalle autorità doganali ed è utilizzabile da qualsiasi persona per la custodia temporanea delle merci a norma dell’; b) in circostanze eccezionali, in particolare quando il tipo e la natura delle merci possono, nel caso di deposito di lunga durata, costituire una minaccia per la salute umana, animale o vegetale o per l’ambiente. 3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Durata di un regime di deposito (Art. 150 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo