Art. 148
Campo di applicazione
In vigore dal 23 apr 2008
Campo di applicazione
1. Nel quadro di un regime di deposito, merci non comunitarie possono essere immagazzinate nel territorio doganale della Comunità senza essere soggette:
a)
ai dazi all’importazione;
b)
ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
c)
alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.
2. Le merci comunitarie possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca conformemente alla normativa doganale o alla normativa comunitaria specifica, o al fine di beneficiare di una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui le merci comunitarie possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca e a quali condizioni, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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