Art. 146

Obblighi del titolare del regime di transito comunitario nonché del vettore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comunitario

In vigore dal 23 apr 2008
Obblighi del titolare del regime di transito comunitario nonché del vettore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comunitario 1.   Il titolare del regime di transito comunitario è tenuto a: a) presentare le merci intatte e le informazioni richieste all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione; b) rispettare le disposizioni doganali relative al regime; c) salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e delle altre imposte, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore, che possono essere dovute in relazione alle merci. 2.   Gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti e il regime di transito ha fine quando le merci vincolate a tale regime e le informazioni richieste sono a disposizione dell’ufficio doganale di destinazione conformemente alla normativa doganale. 3.   Gli spedizionieri o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito comunitario sono anch’essi tenuti a presentarle intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione.
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