Art. 145

Transito interno

In vigore dal 23 apr 2008
Transito interno 1.   Nel quadro del regime di transito interno e alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, merci comunitarie possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità, attraversando un territorio non facente parte di quest’ultimo, senza che muti la loro posizione doganale. 2.   La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità: a) in base al regime di transito comunitario interno, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale; b) conformemente alla convenzione TIR; c) conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito; d) in base al manifesto renano ( della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno); e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951; f) nell’ambito del sistema postale, a norma degli atti dell’Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti. 3.   Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere da b) a f), le merci conservano la loro posizione doganale di merci comunitarie solo se tale posizione è determinata a certe condizioni e nei modi stabiliti dalla normativa doganale. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono a quali condizioni e in quali modi può essere stabilita la posizione doganale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Transito interno (Art. 145 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo