Art. 144

Transito esterno

In vigore dal 23 apr 2008
Transito esterno 1.   Nel quadro del regime di transito esterno, merci non comunitarie possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità senza essere soggette: a) ai dazi all’importazione; b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore; c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità. 2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni le merci comunitarie devono essere vincolate al transito esterno, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 3.   La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità: a) in base al regime di transito comunitario esterno; b) conformemente alla convenzione TIR, sempre che: i) essa sia iniziata o debba concludersi fuori del territorio doganale della Comunità; oppure ii) si effettui da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità con attraversamento del territorio di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità; c) conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito; d) in base al manifesto renano ( della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno); e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951; f) nell’ambito del sistema postale, a norma degli atti dell’Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti. 4.   Il regime di transito esterno si applica fatto salvo l’.
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Transito esterno (Art. 144 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo