Art. 142

Merci equivalenti

In vigore dal 23 apr 2008
Merci equivalenti 1.   Le merci equivalenti consistono in merci comunitarie immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate ad un regime speciale. Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, le merci equivalenti consistono in merci non comunitarie trasformate al posto di merci comunitarie vincolate al regime di perfezionamento passivo. Le merci equivalenti presentano lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che prevedono deroghe al terzo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 2.   A condizione che sia garantito l’ordinato svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali autorizzano quanto segue: a) l’uso di merci equivalenti nell’ambito di un regime speciale diverso dai regimi di transito, ammissione temporanea e custodia temporanea; b) nel caso del regime di perfezionamento attivo, l’esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’importazione delle merci che sostituiscono; c) nel caso del regime di perfezionamento passivo, l’importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell’esportazione delle merci che sostituiscono. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono i casi in cui le autorità doganali possono autorizzare l’uso di merci equivalenti nell’ambito dell’ammissione temporanea, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 3.   L’uso di merci equivalenti non è consentito nei casi seguenti: a) se unicamente le manipolazioni usuali quali definite all’ sono effettuate in regime di perfezionamento attivo; b) se un divieto di restituzione dei, o di esenzione dai, dazi all’importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, per i quali è rilasciata o compilata una prova d’origine nel quadro di un accordo preferenziale tra la Comunità e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori; o c) se esso comporta un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all’importazione. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che precisano casi aggiuntivi nei quali le merci equivalenti non possono essere utilizzate, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 4.   Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo e nel caso in cui i prodotti trasformati sarebbero soggetti a dazi all’esportazione se non fossero esportati nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, il titolare dell’autorizzazione presta una garanzia per assicurare il pagamento dei dazi qualora le merci non comunitarie non siano importate entro il periodo di cui all’, paragrafo 3.
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Merci equivalenti (Art. 142 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo