Art. 140
Circolazione delle merci
In vigore dal 23 apr 2008
Circolazione delle merci
1. Le merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca possono circolare da una località all’altra del territorio doganale della Comunità, sempre che ciò sia previsto dall’autorizzazione o dalla normativa doganale.
2. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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