Art. 140

Circolazione delle merci

In vigore dal 23 apr 2008
Circolazione delle merci 1.   Le merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca possono circolare da una località all’altra del territorio doganale della Comunità, sempre che ciò sia previsto dall’autorizzazione o dalla normativa doganale. 2.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure per l’applicazione del presente articolo.
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