Art. 138

Appuramento di un regime

In vigore dal 23 apr 2008
Appuramento di un regime 1.   Nei casi diversi dal regime di transito e fatto salvo l’, un regime speciale è appurato quando le merci vincolate a tale regime, o i prodotti trasformati, sono vincolati ad un successivo regime, sono usciti dal territorio doganale della Comunità, sono stati distrutti e non restano i residui, o sono abbandonati allo Stato conformemente all’. 2.   Il regime di transito è appurato dalle autorità doganali quando esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra i dati di cui dispone l’ufficio doganale di partenza e quelli di cui dispone l’ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso correttamente. 3.   Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie a regolarizzare la situazione delle merci per le quali un regime non è stato appurato alle condizioni stabilite.
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Appuramento di un regime (Art. 138 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo