Art. 166

Regime di uso finale

In vigore dal 23 apr 2008
Regime di uso finale 1.   Nel quadro del regime di uso finale, le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso specifico. Esse restano soggette a vigilanza doganale. 2.   La vigilanza doganale nell’ambito del regime dell’uso finale cessa nei seguenti casi: a) quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto; b) quando le merci sono esportate, distrutte o abbandonate allo Stato; c) quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all’importazione applicabili. 3.   Allorché è richiesto un tasso di rendimento, l’ si applica, mutatis mutandis, al regime di uso finale.
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