Art. 164
Situazioni coperte dall’ammissione temporanea
In vigore dal 23 apr 2008
Situazioni coperte dall’ammissione temporanea
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni si può fare ricorso al regime di ammissione temporanea e si può concedere un esonero totale o parziale dai dazi all’importazione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
Nell’adozione di tali misure si tiene conto degli accordi internazionali e della natura e dell’uso delle merci.
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