Art. 163
Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea
In vigore dal 23 apr 2008
Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea
1. Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere riesportate o vincolate ad un successivo regime doganale. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l’obiettivo dell’uso autorizzato.
2. Il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell’autorizzazione è di ventiquattro mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci ad un altro regime speciale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea.
3. Quando, in circostanze eccezionali, l’uso autorizzato non può essere completato entro i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell’autorizzazione, prolungare tali periodi per un lasso di tempo ragionevole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:450:oj#art-163