Art. 162

Campo di applicazione

In vigore dal 23 apr 2008
Campo di applicazione 1.   Nel quadro del regime dell’ammissione temporanea, merci non comunitarie destinate alla riesportazione possono essere usate nel territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione e senza essere soggette: a) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore; b) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità. 2.   Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le merci non siano destinate a subire modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all’uso che ne è fatto; b) sia possibile garantire l’identificazione delle merci vincolate al regime, salvo quando, tenuto conto della natura delle merci o dell’uso previsto, l’assenza di misure di identificazione non può dar adito ad un’utilizzazione abusiva del regime oppure, nel caso di cui all’, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti; c) il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio doganale della Comunità, salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale; d) siano soddisfatti i requisiti relativi all’esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale comunitaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-162

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Campo di applicazione (Art. 162 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo