Art. 160
Svincolo delle merci dalla zona franca
In vigore dal 23 apr 2008
Svincolo delle merci dalla zona franca
Fatte salve le normative in settori diversi da quello doganale, le merci situate in una zona franca possono essere esportate o riesportate dal territorio doganale della Comunità oppure introdotte in un’altra parte di tale territorio.
Gli articoli da 91 a 98 si applicano, mutatis mutandis, alle merci introdotte in altre parti del territorio doganale della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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