Art. 158

Merci comunitarie nelle zone franche

In vigore dal 23 apr 2008
Merci comunitarie nelle zone franche 1.   Le merci comunitarie possono essere introdotte, immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o consumate in una zona franca. In questi casi le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca. 2.   Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali attestano la posizione doganale di merci comunitarie delle seguenti merci: a) merci comunitarie introdotte in una zona franca; b) merci comunitarie che sono state oggetto di operazioni di perfezionamento all’interno di una zona franca; c) merci immesse in libera pratica all’interno di una zona franca.
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Merci comunitarie nelle zone franche (Art. 158 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo