Art. 156
Costruzioni e attività nelle zone franche
In vigore dal 23 apr 2008
Costruzioni e attività nelle zone franche
1. La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata all’approvazione preventiva delle autorità doganali.
2. Fatta salva la normativa doganale, in una zona franca è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi. L’esercizio di tali attività è preventivamente notificato alle autorità doganali.
3. Le autorità doganali possono imporre divieti o limitazioni per le attività di cui al paragrafo 2, tenuto conto della natura delle merci in questione o delle esigenze di vigilanza doganale e di sicurezza.
4. Le autorità doganali possono vietare l’esercizio di un’attività in una zona franca a persone che non offrano le necessarie garanzie di rispetto delle disposizioni doganali.
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