Art. 156

Costruzioni e attività nelle zone franche

In vigore dal 23 apr 2008
Costruzioni e attività nelle zone franche 1.   La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata all’approvazione preventiva delle autorità doganali. 2.   Fatta salva la normativa doganale, in una zona franca è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi. L’esercizio di tali attività è preventivamente notificato alle autorità doganali. 3.   Le autorità doganali possono imporre divieti o limitazioni per le attività di cui al paragrafo 2, tenuto conto della natura delle merci in questione o delle esigenze di vigilanza doganale e di sicurezza. 4.   Le autorità doganali possono vietare l’esercizio di un’attività in una zona franca a persone che non offrano le necessarie garanzie di rispetto delle disposizioni doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-156

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo