Art. 155

Determinazione delle zone franche

In vigore dal 23 apr 2008
Determinazione delle zone franche 1.   Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca. Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l’area interessata e i punti di entrata e di uscita. 2.   Le zone franche sono intercluse. Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti a vigilanza doganale. 3.   Le persone, le merci e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali.
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