Art. 155
Determinazione delle zone franche
In vigore dal 23 apr 2008
Determinazione delle zone franche
1. Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca.
Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l’area interessata e i punti di entrata e di uscita.
2. Le zone franche sono intercluse.
Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti a vigilanza doganale.
3. Le persone, le merci e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali.
Storico versioni
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