Art. 153

Magazzinaggio nei depositi doganali

In vigore dal 23 apr 2008
Magazzinaggio nei depositi doganali 1.   Nel quadro del regime di deposito doganale, le merci non comunitarie possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e soggette alla loro vigilanza, in seguito denominati «depositi doganali». 2.   I depositi doganali possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi persona per il magazzinaggio di merci (deposito doganale pubblico) oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da parte del titolare di un’autorizzazione per il deposito doganale (deposito doganale privato). 3.   Le merci vincolate al regime del deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse dal deposito doganale. Tranne che nei casi di forza maggiore, tale rimozione deve essere preventivamente autorizzata dalle autorità doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-153

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Magazzinaggio nei depositi doganali (Art. 153 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo