Art. 154
Merci comunitarie, uso finale e attività di trasformazione
In vigore dal 23 apr 2008
Merci comunitarie, uso finale e attività di trasformazione
1. Quando risponda ad un’esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire che in un deposito doganale abbiano luogo:
a)
il magazzinaggio di merci comunitarie;
b)
la trasformazione di merci in regime di perfezionamento attivo o di uso finale, fatte salve le condizioni previste da tali regimi.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le merci non si considerano vincolate al regime di deposito doganale.
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