Art. 154

Merci comunitarie, uso finale e attività di trasformazione

In vigore dal 23 apr 2008
Merci comunitarie, uso finale e attività di trasformazione 1.   Quando risponda ad un’esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire che in un deposito doganale abbiano luogo: a) il magazzinaggio di merci comunitarie; b) la trasformazione di merci in regime di perfezionamento attivo o di uso finale, fatte salve le condizioni previste da tali regimi. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, le merci non si considerano vincolate al regime di deposito doganale.
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