Art. 152
Merci in custodia temporanea
In vigore dal 23 apr 2008
Merci in custodia temporanea
1. Le merci in regime di custodia temporanea sono collocate soltanto in luoghi autorizzati per la custodia temporanea.
2. Fatto salvo l’, paragrafo 2, le merci in regime di custodia temporanea sono oggetto soltanto di manipolazioni destinate a garantirne la conservazione nello stato originario, senza modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche.
Storico versioni
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