Art. 155 · Determinazione delle zone franche

Art. 155

Determinazione delle zone franche

In vigore dal 23 apr 2008
Determinazione delle zone franche 1.   Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca. Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l’area interessata e i punti di entrata e di uscita. 2.   Le zone franche sono intercluse. Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti a vigilanza doganale. 3.   Le persone, le merci e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali.
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