Art. 159
Merci non comunitarie nelle zone franche
In vigore dal 23 apr 2008
Merci non comunitarie nelle zone franche
1. Durante la loro permanenza in una zona franca, le merci non comunitarie possono essere immesse in libera pratica o essere vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale, alle condizioni stabilite per tali regimi.
In questi casi, le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.
2. Fatte salve le disposizioni applicabili alla consegna o al deposito di approvvigionamenti e nella misura in cui il regime considerato lo consenta, il paragrafo 1 del presente articolo non osta all’utilizzazione o al consumo delle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all’applicazione dei dazi all’importazione o a misure stabilite dalle politiche agricole o commerciali comuni.
In caso di tale uso o consumo, non è necessaria una dichiarazione in dogana per il regime di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea.
Tale dichiarazione tuttavia è necessaria quando le suddette merci sono soggette ad un contingente o ad un massimale tariffario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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