Art. 165

Importo del dazio all’importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione

In vigore dal 23 apr 2008
Importo del dazio all’importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione 1.   L’importo dei dazi all’importazione per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all’importazione è pari al 3 % dell’importo del dazio all’importazione che sarebbe stato dovuto per tali merci se esse fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime dell’ammissione temporanea. Tale importo è dovuto per ogni mese o frazione di mese per cui le merci sono rimaste vincolate al regime dell’ammissione temporanea in esenzione parziale dal dazio all’importazione. 2.   L’importo del dazio all’importazione non deve essere superiore a quello che sarebbe stato dovuto se le merci in questione fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea.
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Importo del dazio all’importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all’importazione (Art. 165 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo