Art. 137

Scritture

In vigore dal 23 apr 2008
Scritture 1.   Fatta eccezione per il regime di transito e salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, il titolare dell’autorizzazione, il titolare del regime e tutte le persone che svolgono un’attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l’acquisto delle merci nelle zone franche tengono delle scritture nella forma approvata dalle autorità doganali. Le scritture devono consentire alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l’identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime. 2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che si riferiscono all’applicazione del presente articolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
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Scritture (Art. 137 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo