Art. 136

Autorizzazione

In vigore dal 23 apr 2008
Autorizzazione 1.   È richiesta l’autorizzazione delle autorità doganali per: — il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale, — la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea o il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l’autorità doganale. L’autorizzazione definisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso a uno o più dei suddetti regimi o la gestione di strutture di deposito. 2.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono in particolare quanto segue: a) la concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1; b) i casi in cui deve essere effettuato il riesame dell’autorizzazione; c) le condizioni di concessione dell’autorizzazione; d) l’identificazione dell’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione; e) la consultazione e informazione delle altre autorità doganali, se del caso; f) le condizioni dell’eventuale sospensione o revoca dell’autorizzazione; g) il ruolo e le responsabilità specifici degli uffici doganali competenti interessati, soprattutto riguardo ai controlli da effettuare; h) la forma, e l’eventuale termine, dell’espletamento delle formalità, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. Tali misure tengono conto dei seguenti aspetti: a) per quanto concerne la lettera c) del primo comma, qualora sia interessato più di uno Stato membro, la conformità del richiedente ai criteri di cui all’ per la concessione dello status di operatore economico autorizzato; b) in relazione alla lettera d) del primo comma, il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali, in modo da facilitare il controllo basato su revisioni contabili, e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto dell’autorizzazione. 3.   Salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente: a) alle persone stabilite nel territorio doganale della Comunità; b) alle persone che offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni e che, nei casi in cui per le merci vincolate ad un regime speciale potrebbero sorgere un’obbligazione doganale o altre imposte, costituiscono una garanzia a norma dell’; c) per i regimi di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, rispettivamente alla persona che utilizza o fa utilizzare le merci o alla persona che effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che prevedono deroghe al primo comma del presente paragrafo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 4.   Salvo altrimenti disposto e in aggiunta al paragrafo 3, l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) se le autorità doganali possono garantire l’esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione; b) se gli interessi essenziali dei produttori comunitari non vengono pregiudicati dall’autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche). Salvo prova contraria o qualora la normativa doganale disponga che le condizioni economiche sono da considerare soddisfatte, si considera che non vi sia alcun pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori comunitari ai sensi del primo comma, lettera b). Qualora esistano prove di un probabile pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori comunitari, viene effettuato un esame delle condizioni economiche, conformemente all’. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, misure che disciplinano: a) l’esame delle condizioni economiche; b) la determinazione dei casi in cui vi è un probabile pregiudizio degli interessi essenziali dei produttori comunitari, tenendo conto delle misure di politica commerciale e agricola; c) la determinazione dei casi in cui si considerano soddisfatte le condizioni economiche. 5.   Il titolare dell’autorizzazione informa le autorità doganali di qualsiasi elemento sopraggiunto dopo il rilascio dell’autorizzazione che possa avere un’incidenza sul mantenimento o sul contenuto di quest’ultima.
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Autorizzazione (Art. 136 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo