Art. 149
Responsabilità del titolare dell’autorizzazione o del regime
In vigore dal 23 apr 2008
Responsabilità del titolare dell’autorizzazione o del regime
1. Il titolare dell’autorizzazione e il titolare del regime hanno le seguenti responsabilità:
a)
di garantire che le merci in regime di custodia temporanea o di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale;
b)
di rispettare gli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di custodia temporanea o di deposito doganale;
c)
di osservare le condizioni particolari fissate nell’autorizzazione relativa alla gestione del deposito doganale o delle strutture di deposito per la custodia temporanea.
2. In deroga al paragrafo 1, quando l’autorizzazione riguardi un deposito doganale pubblico, essa può prevedere che le responsabilità di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), incombano esclusivamente al titolare del regime.
3. Il titolare del regime è responsabile dell’osservanza degli obblighi risultanti dal vincolo delle merci al regime di custodia temporanea o di deposito doganale.
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