Art. 12
In vigore dal 21 apr 2008
1. Le domande di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, possono essere presentate presso le autorità competenti dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana.
I titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna delle misure particolari di cui ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo.
Tuttavia, i titoli richiesti in virtù dell’ del regolamento (CE) n. 1291/2000 sono rilasciati immediatamente.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, la Commissione può fissare secondo la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999, un giorno diverso dal mercoledì per il rilascio dei titoli di esportazione, qualora non sia possibile rispettare tale giorno.
2. Qualora il rilascio dei titoli d’esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l’esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all’articolo 33, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1254/1999, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:
a)
fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;
b)
respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d’esportazione;
c)
sospendere la presentazione di domande di titoli d’esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999.
Nel caso di cui al primo comma, lettera c), le domande di titoli d’esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.
Le misure di cui al primo comma possono essere adottate o differenziate secondo le categorie di prodotti e secondo la destinazione o il gruppo di destinazioni.
3. Le misure di cui al paragrafo 2 possono anche essere adottate qualora le domande di titoli d’esportazione riguardino quantitativi che superano o potrebbero superare i quantitativi smaltiti normalmente per una destinazione o un gruppo di destinazioni e il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di perturbazioni degli scambi in questione o del mercato comunitario.
4. Qualora le domande siano state respinte o i rispettivi quantitativi siano stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente al quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.
5. In deroga al paragrafo 1, se viene fissata una percentuale unica di accettazione inferiore al 90 %, il titolo è rilasciato entro l’undicesimo giorno lavorativo successivo a quello della pubblicazione di detta percentuale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro i dieci giorni lavorativi successivi a tale giorno di pubblicazione, l’operatore può:
a)
ritirare la sua domanda di rilascio di titolo; in tal caso la cauzione viene immediatamente svincolata; oppure
b)
chiedere il rilascio immediato del titolo; in tal caso l’organismo competente rilascia senza indugio il titolo richiesto, ma comunque non prima del quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della relativa domanda.
6. In deroga al paragrafo 1, le domande di titoli riguardanti un quantitativo non superiore a 25 tonnellate di prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 non sono soggette al termine di cinque giorni. In tal caso, in deroga all’ del presente regolamento, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano nella casella 20 almeno una delle diciture elencate nell’allegato VII, parte A, del presente regolamento.
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