Art. 7

In vigore dal 21 apr 2008
Le comunicazioni di cui all’, paragrafi 1 e 2, e all’, paragrafo 3, primo comma, sono effettuate come indicato negli allegati II, III e IV utilizzando le categorie di prodotti elencate nell’allegato V.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2008/382 — Testo vigente | Portale Normativo