Art. 6

In vigore dal 21 apr 2008
1.   Entro il decimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, per i quali il mese precedente sono stati rilasciati titoli d’importazione a fini di importazioni fuori contingente. 2.   Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, per i quali i titoli d’importazione rilasciati nel periodo compreso fra il 1o luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso non sono stati utilizzati a fini di importazioni fuori contingente. 3.   Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti, in chilogrammi di peso prodotto o in numero di capi, ripartiti per mese di importazione e per paese d’origine, che sono stati realmente immessi in libera pratica nel periodo compreso fra il 1o luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in corso a fini di importazioni fuori contingente. Tuttavia, a decorrere dal 1o luglio 2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (9), i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a decorrere dal 1o luglio 2009 a fini di importazioni fuori contingente.
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