Art. 8
In vigore dal 21 apr 2008
1. All’imputazione del titolo o del suo estratto, il paese d’origine deve figurare nella colonna 31 del titolo di importazione o del suo estratto, oltre alle informazioni già previste dal regolamento (CE) n. 1291/2000.
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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