Art. 13

In vigore dal 21 apr 2008
1.   Il quantitativo esportato conformemente al margine di tolleranza previsto dall’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, non dà diritto al pagamento della restituzione se l’esportazione di cui trattasi è effettuata sulla base di un titolo di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento e il titolo stesso reca, nella casella 22, la dicitura: «Restituzione valida per … tonnellate (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)». 2.   Le disposizioni di cui all’, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (10) non si applicano alle restituzioni speciali all’esportazione concesse per i prodotti di cui ai codici NC 0201 30 00 9100 e 0201 30 00 9120 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (11), qualora tali prodotti siano stati sottoposti al regime di deposito doganale conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (12).
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Art. 13 Regolamento (UE) 2008/382 — Testo vigente | Portale Normativo