Art. 10
In vigore dal 21 apr 2008
1. Per le esportazioni di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all’esportazione, subordinate al rilascio di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, il periodo di validità dei titoli, calcolato a partire dalla data di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, è fissato a:
a)
cinque mesi, più la frazione del mese in corso, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10 e a settantacinque giorni per i prodotti di cui ai codici NC 0102 90 e ex 1602 ;
b)
sessanta giorni per gli altri prodotti.
2. Per i titoli d’esportazione di prodotti del settore delle carni bovine rilasciati conformemente alla procedura di cui all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità scade al termine del:
a)
quinto mese, dal mese di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento, per i prodotti di cui al codice NC 0102 10 ;
b)
quarto mese, dal mese di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento, per gli altri prodotti.
3. In deroga all’articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il termine di ventun giorni è sostituito con novanta giorni per i prodotti di cui al codice NC 0102 10 .
4. Nelle domande di rilascio dei titoli e nei titoli stessi sono indicati, nella casella 15, la designazione del prodotto, nella casella 16, il numero di codice a dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione e, nella casella 7, il paese di destinazione.
5. Le categorie di prodotti di cui all’, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sono indicate nell’allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni
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