Art. 14
In vigore dal 21 apr 2008
1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili alle esportazioni effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006.
2. La domanda di rilascio di titolo d’esportazione di prodotti di cui all’ del regolamento (CE) n. 1643/2006 può essere presentata soltanto in uno Stato membro in cui siano soddisfatte le condizioni sanitarie richieste dal paese importatore.
3. Nella domanda di rilascio di titolo d’esportazione e nella casella 7 del titolo stesso riservata al paese di destinazione è indicata la sigla «USA». Il titolo vincola ad esportare dallo Stato membro emittente verso tale destinazione.
4. In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i quantitativi esportati non possono essere superiori a quelli indicati nel titolo. Nella casella 19 di quest’ultimo è indicata la cifra «0».
5. Nella casella 22 del titolo è riportata una delle diciture elencate nell’allegato VII, parte B.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande;
b)
entro la fine del mese di presentazione delle domande, l’elenco dei richiedenti.
7. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.
8. I titoli sono rilasciati il decimo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda. Non è rilasciato alcun titolo per le domande che non sono state trasmesse alla Commissione.
9. In deroga all’, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento, la validità del titolo d’esportazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno del rilascio.
10. Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti conformemente al disposto del paragrafo 7, la cauzione viene immediatamente svincolata relativamente al quantitativo per il quale la domanda non è stata soddisfatta.
11. Oltre al soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1291/2000, lo svincolo della cauzione relativa al titolo d’esportazione è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto in questione è giunto a destinazione, conformemente all’articolo 35, paragrafo 5, del suddetto regolamento.
Storico versioni
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