Art. 16
In vigore dal 21 apr 2008
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
ogni venerdì a partire dalle ore 13.00:
i)
le domande di titoli con fissazione anticipata della restituzione di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di domande di titoli;
ii)
le domande di titoli di cui all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di domande di titoli;
iii)
i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli ai sensi dell’, paragrafo 6, del presente regolamento, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o il mancato rilascio di titoli;
iv)
i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli facendo seguito a domande di titoli di cui all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando la data di presentazione della domanda e il paese di destinazione;
v)
i quantitativi per i quali nel corso della settimana in corso sono state ritirate le domande di titoli di esportazione, nel caso di cui all’, paragrafo 5, del presente regolamento;
b)
entro il 15 di ogni mese per il mese precedente:
i)
le domande di titoli di cui all’ del regolamento (CE) n. 1291/2000;
ii)
i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli a norma dell’, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento e che non sono stati utilizzati.
2. Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono indicati:
a)
il quantitativo, in peso, del prodotto per ogni categoria di cui all’, paragrafo 5;
b)
il quantitativo per ogni categoria, ripartito secondo la destinazione.
Inoltre, nella comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), è precisato l’importo della restituzione, per categoria.
3. Tutte le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese quelle negative, vanno effettuate secondo il modello che figura nell’allegato VIII.
Storico versioni
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