Art. 2
In vigore dal 21 apr 2008
1. L’importazione nella Comunità di prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999, nonché di prodotti di cui ai numeri di codice NC da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69 è subordinata alla presentazione di un titolo d’importazione.
2. Per l’importazione dei prodotti di cui ai codici NC da 0102 90 05 a 0102 90 49 , ad eccezione dei contingenti d’importazione degli animali vivi della specie bovina disciplinati dai rispettivi regolamenti recanti modalità di applicazione, la domanda di titolo d’importazione e il titolo recano:
a)
nella casella 7, l’indicazione del paese di provenienza;
b)
nella casella 8, l’indicazione del paese d’origine, che corrisponde al paese d’esportazione ai sensi della parte 2 dell’allegato I (Modelli di certificati veterinari) della decisione 79/542/CEE. Il titolo obbliga a importare da tale paese;
c)
nella casella 20, le diciture seguenti: «Il paese d’origine che figura nella casella 8 corrisponde al paese d’esportazione menzionato nell’originale o nella copia del certificato veterinario».
3. L’immissione in libera pratica degli animali di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione dell’originale o della copia del certificato veterinario, copia certificata conforme dall’ufficio d’ispezione frontaliero comunitario, ed alla condizione che il paese emittente corrisponda a quello indicato nella casella 8 del titolo d’importazione.
Storico versioni
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