Art. 8

Preavviso delle ispezioni

In vigore dal 9 apr 2008
Preavviso delle ispezioni 1.   La Commissione comunica con almeno sei settimane di anticipo la data dell'ispezione al punto di contatto dello Stato membro nel cui territorio essa avrà luogo. In caso di eventi eccezionali i termini di preavviso possono essere ridotti. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del preavviso di ispezione, in modo da non compromettere il procedimento ispettivo. 2.   L'oggetto dell'ispezione della Commissione è comunicato in anticipo al punto di contatto. Qualora l'ispezione riguardi un impianto portuale, il punto di contatto è informato nel preavviso se: a) l'ispezione concerne le navi presenti nell'impianto portuale o in un'altra parte del porto, durante l'ispezione, e b) l'ispezione comprende il controllo del porto di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2005/65/CE. Il controllo di cui alla lettera b) risiede nella verifica dell'attuazione della direttiva 2005/65/CE da parte degli Stati membri e dei porti presenti sul loro territorio, comunicati alla Commissione a norma dell' della direttiva 2005/65/CE. Il controllo consiste, in particolare, nel verificare che tutte le disposizioni della direttiva 2005/65/CE siano state recepite nelle valutazioni di sicurezza del porto e nell'elaborazione del piano di sicurezza del porto, e che le misure stabilite in tale contesto siano in armonia con le disposizioni adottate a norma del regolamento (CE) n. 725/2004 per gli impianti portuali situati nei porti interessati. 3.   Il punto di contatto: a) informa le competenti autorità nello Stato membro in cui si svolge l'ispezione; b) comunica alla Commissione l'identità delle competenti autorità. 4.   Almeno 24 ore prima dell'ispezione, il punto di contatto trasmette alla Commissione il nome dello Stato di bandiera e il numero IMO delle navi presumibilmente presenti durante l'ispezione in un impianto portuale o in un porto comunicato a norma del paragrafo 2, secondo comma. 5.   Qualora lo Stato di bandiera sia uno Stato membro, la Commissione, se possibile, comunica al punto di contatto di tale Stato che la nave sarà sottoposta a ispezione durante la sua permanenza nell'impianto portuale. 6.   Qualora l'ispezione di un impianto portuale situato in uno Stato membro includa l'ispezione di una nave battente bandiera dello stesso Stato, il punto di contatto comunica alla Commissione se la nave si trova o meno nell'impianto portuale durante l'ispezione. 7.   Qualora una nave di cui è prevista l'ispezione non sia ormeggiata nel porto al momento dell'ispezione dell'impianto portuale, la Commissione e il coordinatore designato a norma dell', paragrafo 3, concordano l'ispezione di una nave alternativa. Quest'ultima può trovarsi in un altro impianto portuale all'interno del porto. I paragrafi 5 e 8 del presente articolo si applicano anche in tal caso. 8.   Le ispezioni della Commissione sono svolte sotto l'egida dello Stato membro in cui si trova l'impianto portuale che è responsabile del controllo e della conformità ai sensi della regola 9 delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima contenute nella Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia delle vita umana in mare (SOLAS) modificata, quando: a) lo Stato di bandiera della nave non è uno Stato membro; o b) la nave non appare nelle informazioni fornite a norma del paragrafo 4 del presente articolo. 9.   Il preavviso di ispezione trasmesso al punto di contatto può essere accompagnato dal questionario preliminare all'ispezione, da compilarsi dalle competenti autorità interessate, e dalla richiesta di documentazione di cui all', paragrafo 2. Il preavviso specifica inoltre la data entro cui il questionario compilato e la documentazione di cui all', paragrafo 2 devono essere restituiti alla Commissione.
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Preavviso delle ispezioni (Art. 8 Regolamento (UE) 2008/324) — Testo vigente | Portale Normativo