Art. 10
Svolgimento delle ispezioni
In vigore dal 9 apr 2008
Svolgimento delle ispezioni
1. Nel verificare che gli Stati membri applichino le prescrizioni di sicurezza marittima stabilite dal regolamento (CE) n. 725/2004 deve essere usato un metodo uniforme.
2. Gli Stati membri provvedono a che gli ispettori della Commissione siano accompagnati durante l'intero svolgimento dell'ispezione.
3. Qualora una nave presente in un impianto portuale debba essere sottoposta a ispezione e non batta la bandiera dello Stato membro in cui si trova l'impianto portuale, quest'ultimo Stato provvede a che gli ispettori della Commissione siano accompagnati durante l'ispezione della nave da un funzionario di un'autorità contemplata dall', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 725/2004.
4. Gli ispettori della Commissione sono muniti di un documento di riconoscimento che abilita allo svolgimento delle ispezioni per conto della Commissione. Gli Stati membri provvedono a che gli ispettori della Commissione abbiano accesso a tutte le aree che devono essere sottoposte a ispezione.
5. I test sono svolti esclusivamente a seguito di comunicazione al punto di contatto e con il consenso di quest'ultimo circa il contenuto e le finalità. Il punto di contatto provvede al coordinamento necessario con le competenti autorità interessate.
6. Fatto salvo l', ogni qualvolta risulti opportuno e praticabile, gli ispettori della Commissione forniscono immediatamente sul posto un resoconto verbale informale delle loro osservazioni.
Il punto di contatto pertinente è informato senza indugio di ogni grave difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE individuata in un'ispezione della Commissione, prima della stesura della relazione d'ispezione di cui all' del presente regolamento.
Nel caso tuttavia in cui l'ispettore della Commissione riscontri, nel corso dell'ispezione di una nave, una grave difformità che richieda un intervento a norma dell', il capo del nucleo ispettivo informa immediatamente il punto di contatto dello Stato membro in qualità di Stato del porto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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