Art. 16

Comunicazione di gravi difformità agli Stati membri

In vigore dal 9 apr 2008
Comunicazione di gravi difformità agli Stati membri Qualora un'ispezione riveli gravi difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE che incidano sul livello generale di sicurezza marittima nella Comunità, la Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri dopo aver trasmesso la relazione d'ispezione allo Stato membro interessato. Non appena si sia posto rimedio alla grave difformità in maniera ritenuta adeguata dalla Commissione, la Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri cui la difformità stessa era stata comunicata a norma del primo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:324:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo