Art. 16
Comunicazione di gravi difformità agli Stati membri
In vigore dal 9 apr 2008
Comunicazione di gravi difformità agli Stati membri
Qualora un'ispezione riveli gravi difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE che incidano sul livello generale di sicurezza marittima nella Comunità, la Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri dopo aver trasmesso la relazione d'ispezione allo Stato membro interessato.
Non appena si sia posto rimedio alla grave difformità in maniera ritenuta adeguata dalla Commissione, la Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri cui la difformità stessa era stata comunicata a norma del primo comma.
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