Art. 12
Risposta dello Stato membro
In vigore dal 9 apr 2008
Risposta dello Stato membro
1. Entro tre mesi dalla data di spedizione della relazione di ispezione, lo Stato membro trasmette per iscritto alla Commissione una risposta alla relazione che:
a)
tenga conto delle osservazioni e delle raccomandazioni; e
b)
fornisca un piano di azione, in cui siano indicate le azioni e i tempi previsti per rimediare alle carenze riscontrate.
2. Se la relazione d'ispezione non rileva difformità o gravi difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o la direttiva 2005/65/CE, non è richiesta alcuna risposta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:324:oj#art-12