Art. 13
Azione della Commissione
In vigore dal 9 apr 2008
Azione della Commissione
1. In caso di difformità o grave difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE e dopo che sia pervenuta la risposta dello Stato membro, la Commissione può adottare una delle seguenti misure:
a)
trasmettere osservazioni allo Stato membro o richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla risposta o a talune parti di essa;
b)
effettuare un'ispezione o un controllo di ottemperanza per verificare l'attuazione delle azioni correttive, con un termine minimo di preavviso di due settimane;
c)
avviare un procedimento per infrazione nei confronti dello Stato membro.
2. Qualora sia necessario svolgere un'ispezione di ottemperanza, lo Stato membro di bandiera comunica se possibile i successivi porti di scalo della nave alla Commissione, affinché quest'ultima possa decidere dove e quando svolgere l'ispezione di ottemperanza.
Storico versioni
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