Art. 11
Relazione di ispezione
In vigore dal 9 apr 2008
Relazione di ispezione
1. Entro sei settimane dal completamento dell'ispezione la Commissione trasmette allo Stato membro una relazione d'ispezione. Tale relazione contiene, se del caso, i risultati del controllo effettuato in applicazione dell', paragrafo 2, lettera b).
2. Le parti della relazione riguardanti le navi ispezionate durante l'ispezione di un impianto portuale sono trasmesse anche allo Stato membro di bandiera, qualora questo sia diverso dallo Stato membro in cui ha avuto luogo l'ispezione.
3. Lo Stato membro comunica ai soggetti sottoposti a ispezione le osservazioni ad essi relative che sono state effettuate nel corso dell'ispezione. La relazione non è tuttavia trasmessa ai soggetti sottoposti a ispezione.
4. La relazione indica dettagliatamente le osservazioni fatte nel corso dell'ispezione, individuando eventuali difformità o gravi difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE.
Essa può contenere altresì raccomandazioni di interventi correttivi.
5. Nel valutare l'attuazione del regolamento (CE) n. 725/2004 e della direttiva 2005/65/CE, per ciascuna osservazione riportata nella relazione deve essere indicata una delle seguenti classificazioni:
a)
conformità;
b)
conformità, con raccomandazione di miglioramenti;
c)
difformità;
d)
grave difformità;
e)
irrilevanza;
f)
mancata conferma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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