Art. 4

Esercizio delle competenze della Commissione

In vigore dal 9 apr 2008
Esercizio delle competenze della Commissione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori della Commissione possano esercitare la loro autorità al fine di ispezionare le attività di sicurezza marittima svolte dalle autorità competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 725/2004 o della direttiva 2005/65/CE e dalle società interessate. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori della Commissione abbiano accesso, su richiesta, alla documentazione riguardante la sicurezza e in particolare: a) al programma nazionale per l'applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 di cui all', paragrafo 3, del suddetto regolamento; b) ai dati comunicati dal punto di contatto e alle relazioni di controllo di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004; c) all'esito del controllo effettuato dagli Stati membri per verificare l'attuazione dei piani di sicurezza dei porti. 3.   Qualora gli ispettori della Commissione incontrino difficoltà nell'espletamento delle loro funzioni, gli Stati membri interessati assistono la Commissione con ogni strumento di loro competenza affinché essa possa svolgere pienamente il suo compito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:324:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esercizio delle competenze della Commissione (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/324) — Testo vigente | Portale Normativo