Art. 2

Definizioni

In vigore dal 9 apr 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intende per: 1) «ispezione della Commissione», l'esame, effettuato dagli ispettori della Commissione, dei sistemi nazionali di controllo della qualità, delle misure, delle procedure e delle strutture in materia di sicurezza marittima esistenti negli Stati membri, e volto ad accertare l'osservanza del regolamento (CE) n. 725/2004 e l'applicazione della direttiva 2005/65/CE; 2) «ispettore della Commissione», qualsiasi dipendente della Commissione o dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima o ispettore nazionale rispondente ai criteri di cui all' e incaricato dalla Commissione di partecipare alle ispezioni; 3) «ispettore nazionale», qualsiasi dipendente di uno Stato membro nella funzione di ispettore della sicurezza marittima, qualificato secondo le norme dello Stato stesso; 4) «prova oggettiva», l'informazione, la registrazione o l'accertamento di natura quantitativa o qualitativa, concernenti la sicurezza o l'esistenza e l'attuazione di prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE, e basati su osservazioni, misurazioni o prove verificabili; 5) «osservazione», l'accertamento effettuato nel corso di un'ispezione della Commissione e suffragato da prove oggettive; 6) «difformità», l'inosservanza delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 725/2004 o della direttiva 2005/65/CE, dimostrata da prove oggettive e richiedente un intervento correttivo; 7) «grave difformità», l'inosservanza da cui derivi una grave minaccia per la sicurezza marittima che richieda un immediato intervento correttivo, e in particolare la mancata applicazione effettiva e sistematica delle prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE; 8) «punto di contatto per la sicurezza marittima», l'organismo nominato da ciascuno Stato membro per fungere da punto di contatto per la Commissione e gli altri Stati membri, ai fini dell'attuazione, del controllo e dell'informazione sull'applicazione delle misure di sicurezza marittima definite dal regolamento (CE) n. 725/2004 e delle misure di sicurezza nei porti definite dalla direttiva 2005/65/CE; 9) «società interessata», qualsiasi soggetto tenuto a nominare un addetto alla sicurezza della società, un addetto alla sicurezza a bordo della nave o un addetto alla sicurezza dell'impianto portuale, qualsiasi soggetto responsabile dell'attuazione del piano di sicurezza della nave o del piano di sicurezza dell'impianto portuale, e qualsiasi soggetto designato da uno Stato membro come organismo di sicurezza riconosciuto; 10) «test», qualsiasi prova delle misure di sicurezza marittima con cui venga simulata la commissione di un atto illecito allo scopo di verificare l'efficacia dell'applicazione delle misure di sicurezza; 11) «porto», la zona delimitata dai confini tracciati dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 3, della direttiva 2005/65/CE e notificata alla Commissione a norma dell'.
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